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Io viaggio equo e solidale

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Deducibilità e detraibilità

Promemoria per gli offerenti. Le offerte (erogazioni liberali) inviate a CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo da persone fisiche risultano:

  • se indirizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo, deducibili nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato [ex art. 10 lettera g) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche]

  • se indirizzate per iniziative umanitarie religiose e laiche nei paesi non Ocse (cioè Pvs), detraibili al 19% fino a un massimo di 2.065,83 euro [ex art. 15 lettera i-bis) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche]

  • se indirizzate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati, detraibili al 19% fino a un massimo di 2.065,83 euro [ex art. 138 p.to 14 legge 388/2000 e art 15 lettera i-bis) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche].

Le offerte (erogazioni liberali) inviate a CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo da soggetti titolari di reddito d'impresa risultano:

  • se indirizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo, deducibili nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato [ex art. 100 comma 2, lettera a) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche]

  • se indirizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo (educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto), deducibili nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato [ex art. 100 comma 2, lettera a) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche]

  • se indirizzate per iniziative umanitarie religiose e laiche nei paesi non Ocse (cioè Pvs), deducibili per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato [ex art. 100, comma 2, lettera h) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche]

  • se indirizzate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati, deducibili per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato [ex art 27 p.to 1 e 4 legge 133/1999 e art 100, comma 2, lettera h) Testo unico imposte dei redditi Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche].

In ciascuno dei due casi sopra analizzati, occorre conservare per cinque anni, a seconda della modalità di versamento utilizzata, la ricevuta di versamento dei conti correnti postali, le contabili bancarie emesse a fronte del bonifico, o la quietanza rilasciata dal CIES a fronte di assegni circolari o bancari consegnati presso la nostra sede di Roma.

 

ATTENZIONE: il CIES non effettua alcuna raccolta diretta, né manda in giro propri operatori per questi scopi.

 

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